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II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Categoria Vocabolario principale Oggetto 85311000-2 ( Servizi di assistenza sociale con alloggio ) II.1.5.
Embed Unione europea Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Avviso di preinformazione (Direttiva 2004/18/CE).
− 23 novembre 2001 di Redazione D.P.R. 21 settembre 2001 n.
403 Regolamento sui criteri per l’individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario. 16 novembre 2001 n. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per “legge”, la legge 7 giugno 2000, n.
150, recante disciplina delle attivita’ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; b) per “amministrazioni dello Stato”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) per “soggetti professionali esterni”, i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario; d) per “procedure di selezione”, le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni; e) per iniziative di “comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario”, le iniziative di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2000, volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attivita’ delle amministrazioni dello Stato attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, a norma dell’articolo 15 della legge, definisce le modalita’ di scelta dei soggetti professionali esterni ai quali sono affidate le iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario da parte di amministrazioni dello Stato.
Il regolamento stesso stabilisce, in particolare, i criteri per l’individuazione dei soggetti professionali invitati alle procedure di selezione e per la determinazione del corrispettivo dei servizi resi dai predetti soggetti per le iniziative medesime. L’affidamento delle iniziative di cui al comma 1, di importo inferiore a 130.000 diritti speciali di prelievo (DSP) con procedura negoziata, e’ effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le procedure di affidamento delle iniziative di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, qualunque sia l’importo dell’iniziativa. Requisiti di ammissione 1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i soggetti che operano, nei settori della comunicazione o della pubblicita’ sulla base dell’oggetto sociale, se societa’, o dell’iscrizione alla Camera di commercio, artigianato e agricoltura, se imprese individuali, o comunque di altra equivalente registrazione, se imprese appartenenti a Stato membro della Unione europea, che sono costituite come segue: a) imprese individuali; b) societa’ di persone o di capitale; c) raggruppamenti temporanei di imprese. Capacita’ tecnica e finanziaria 1. La capacita’ tecnica-finanziaria dei concorrenti, per gli appalti di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 2, e’ dimostrata sulla base degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modificazioni, nonche’ dall’allegazione all’offerta delle principali campagne pubblicitarie, dall’esperienza dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi in detti settori e dal numero e dalla qualificazione professionale del personale specializzato che, a carattere continuativo, presti la propria opera presso l’impresa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 2, la capacita’ finanziaria e’ dimostrata dal fatturato dell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara relativo ai settori di cui al comma 1, dall’esistenza di adeguati requisiti di affidabilita’ presso il sistema bancario nonche’, per le societa’ di capitale, dal capitale sociale. Nelle procedure ristrette o negoziate il bando di gara indica i requisiti minimi di capacita’ tecnica o finanziaria. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la mandataria deve possedere almeno il 60 per cento del fatturato complessivo mentre la restante percentuale deve essere posseduta dalla o dalle mandanti. Affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP 1.
Le iniziative di cui all’articolo 2, di importo inferiore a 130.000 DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo. La procedura di selezione di cui al comma 1 e’ resa pubblica con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L’avviso e’ reso altresi’ pubblico con inserzione nel sito informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. − 23 ottobre 2001 di Redazione AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Determinazione del 26 luglio 2001 n. 18/2001 “Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 euri” (G.U.
Download Filme Panico 2 Avi Dublado 1997. 241) ———- Alcuni comuni della provincia di Foggia hanno avviato procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore ai 40.000 euri, per la redazione di progetti definitivi necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, avente per oggetto “Procedure per l’attivazione del programma operativo della regione Puglia 2000/2006”. Dalla documentazione pervenuta dai comuni, ai quali sono state richieste informazioni sugli avvisi e circa successivi provvedimenti adottati, in relazione agli stessi, si sono rilevati, in genere, i seguenti elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 1) Assenza di adeguata pubblicita’ e mancata indicazione dei criteri di selezione dei professionisti: contrasto con l’art.
17, comma 12, della legge n. 109/1994 e con l’art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. Si osserva che, con l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sono state precisate e riviste le forme di pubblicita’ per l’affidamento degli incarichi di progettazione, nonche’ i criteri di scelta del professionista, stabiliti dall’art.
17 della legge n. Per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 euri, l’art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. − 18 ottobre 2001 di Redazione AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Determinazione del 26 luglio 2001 n. 17 Ammissibilita’ di aggiudicazione della gara in presenza di un’unica offerta valida.
N.240) Premesso. Alcune stazioni appaltanti hanno chiesto all’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici di fornire un’interpretazione circa il contenuto della disposizione di cui all’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) con quali modalita’ possa stabilirsi un coordinamento tra la citata disposizione e l’art. 69 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) l’effettivo significato dell’inciso “la stazione appaltante aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura” contenuto nel secondo periodo della norma in questione.
Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformita’ a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento dell’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati ed interessi del settore dei lavori pubblici, l’Autorita’ ha convocato un’audizione, che si e’ tenuta presso la propria sede in data 5 aprile 2001. Conseguentemente sono state acquisite memorie e documenti dei partecipanti all’audizione ed il Consiglio dell’Autorita’ ha assunto la seguente deliberazione. Considerazioni dell’Autorita’. Occorre preliminarmente osservare che la problematica inerente l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida non trova specifica soluzione nelle norme di cui alla legge quadro 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, dal momento che i relativi articoli 20 e 21, riguardanti, rispettivamente, la disciplina di scelta dei contraenti ed i criteri di aggiudicazione delle gare, nulla dispongono al riguardo. In particolare, l’art. 20 della legge n. 109/1994, che fissa i principi di ordine generale sulle procedure di scelta del contraente, si limita a far riferimento ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all’appalto concorso ed alla trattativa privata, senza tuttavia prevedere alcuna particolare modalita’ relativa alla questione di cui trattasi; cosi’ come il successivo art. 23, riguardante la licitazione privata, nulla dispone in merito al numero minimo di offerte valide che e’ necessario affinche’ si possa provvedere alla legittima aggiudicazione di gara.
Il quadro normativo di riferimento va pertanto ricercato sia nei principi di derivazione comunitaria sia, per quanto riguarda il diritto interno, nell’art. 69 del regio decreto n. 827/1924 e nell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. Il principio comunitario della garanzia della concorrenza nelle procedure di appalto, principio volto ad assicurare la potenziale partecipazione di una pluralita’ di soggetti trova sul piano del diritto interno uno speculare corollario nella finalita’ che sottendono alla disposizione di cui all’art. 69 del regio decreto n. Detta norma, infatti, con riferimento alla procedura di aggiudicazione dei contratti per asta pubblica espressamente prevede che “nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorita’ che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta che e’ dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due (offerte), salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta che, tenendosi (la stessa) col sistema delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta”.
Scopo della disposizione e’ quello di assicurare l’esigenza a che all’aggiudicazione del contratto si pervenga solo in esito ad un confronto tra piu’ offerte valide e fatta salva la sola facolta’ per l’amministrazione procedente di aggiudicare ugualmente la gara all’unico offerente a condizione pero’ che ne sia stata data informazione nell’avviso di gara e che si proceda con il sistema dell’offerta segreta. Il riferimento contenuto nell’art. 69 del regio decreto n. 827/1924 al dato oggettivo delle due offerte, per consolidato orientamento giurisprudenziale, e’ da ritenersi riferito non ai potenziali offerenti, bensi’ ai soggetti che abbiano effettivamente presentato una offerta valida; in altri termini esso e’ teso ad assicurare la effettivita’ del confronto fra piu’ soggetti. Occorre anche aggiungere che la norma di cui trattasi e’ di diretta applicazione solo per i pubblici incanti, mentre per le licitazioni private la stessa e’ stata estesa in forza del richiamo espresso dettato dall’art. 89 dello stesso regio decreto n. Di conseguenza essa non vige ne’ per la trattativa privata ne’ per la procedura dell’appalto concorso, in quanto trattasi di norma speciale con contenuto restrittivo non applicabile in via di estensione ne’ tanto meno in via analogica.
Per la trattativa privata, pertanto, continua a vigere il principio opposto secondo il quale puo’ considerarsi legittimamente intrapreso il procedimento contrattuale a trattativa privata nel caso in cui delle piu’ imprese interpellate dall’amministrazione ai fini del procedimento concorsuale, una sola abbia trasmesso tempestivamente la propria offerta, rendendosi con cio’ inattuabile la possibilita’ del confronto concorrenziale tra piu’ offerte. Per l’appalto concorso poi, mancando un espresso richiamo analogo a quello vigente per la licitazione privata, se ne puo’ dedurre che non e’ richiesta ai fini dell’aggiudicazione della gara stessa una pluralita’ di offerte. Da cio’ consegue che l’amministrazione non puo’ legittimamente negare l’aggiudicazione della gara all’unica impresa offerente, purche’ siano stati ammessi a partecipare almeno tre candidati qualificati, senza aver preventivamente valutato l’offerta presentata sotto il profilo tecnico ed economico, dovendo invece motivare adeguatamente la decisione di non pervenire all’aggiudicazione in relazione alle ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la soluzione negativa ed in particolare la non convenienza economica dell’offerta. La disposizione dunque di cui all’art. 69 del regio decreto n. 827/1924 riguarda unicamente pubblico incanto e licitazione privata, tenendo comunque presente che, nel caso difetti nel bando l’espressa previsione dell’aggiudicabilita’ anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, l’amministrazione ha l’obbligo e non la facolta’ di dichiarare deserta la gara.
Occorre ora esaminare l’innovazione normativa di cui all’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e come la stessa si coordini con quanto stabilito nell’art. 69 del regio decreto n. 76, comma 2, del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici prevede che “non si fa luogo ad appalto concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre” ed aggiunge che “in tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni ed aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura”.
Va preliminarmente considerato che la norma di cui trattasi riguarda per sua espressa previsione i “candidati qualificati”, cioe’ quei soggetti che avendo presentato domanda di partecipazione alle relative procedure di gara siano stati ritenuti idonei a concorrere dalla stazione appaltante. Il fatto che la norma faccia riferimento, in via esclusiva, alla procedura della licitazione privata e a quella dell’appalto concorso, cioe’ a due procedure consistenti in una fase di qualificazione alla gara ed in una di presentazione delle offerte, consente di ritenere che e’ fatto obbligo all’amministrazione aggiudicatrice di verificare se, sulla base dei soggetti ammessi alla gara, siano assicurate le condizioni minime di concorrenza; condizioni che si possono ritenere assolte nel caso in cui il numero degli ammessi alla gara non sia inferiore a tre. Ecco quindi che assicurando la partecipazione plurima alle procedure di gara si ottempera al principio comunitario della garanzia della concorrenza; partecipazione che con l’entrata in vigore a pieno regime della disciplina sulla qualificazione delle imprese potra’ essere tale da ovviare all’inconveniente della limitata reperibilita’ di imprese qualificate nei singoli settori di interesse. Ecco quindi che il problema del coordinamento tra quanto disposto dall’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dall’art.
69 del regio decreto n. 827/1924 non comporta particolare difficolta’, trattandosi di discipline che riguardano momenti diversi della procedura di gara, che si integrano tra loro, senza sovrapporsi: l’una infatti riguarda, sotto il profilo della concorrenzialita’, le condizioni minime da rispettare nella fase precedente agli inviti alla gara, l’altra riguarda il momento successivo delle offerte valide presentate. La conseguenza e’ quindi che la stazione appaltante ha comunque la facolta’ di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida ai sensi dei citati articoli 69 e 89 del regio decreto n.
827/1924, purche’ abbia inserito detta previsione nel bando di gara. Maggiori difficolta’ interpretative sorgono dalla lettura del secondo periodo dell’art. 76, comma 2, del regolamento citato laddove si prevede che qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre “la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura”. Occorre in primo luogo precisare che la citata disposizione si riferisce testualmente alla gara indetta in seconda battuta, rimanendo pertanto fuori dal suo ambito applicativo il pubblico incanto che sia stato indetto originariamente con cio’ restando immutate le regole all’uopo fissate dal citato art. 69 del regio decreto n.
Per quanto attiene invece all’eventuale obbligo incondizionato di aggiudicare gravante in capo all’amministrazione si formulano le seguenti considerazioni. La giurisprudenza comunitaria ha in piu’ occasioni rilevato come non possa desumersi dalle direttive europee alcun obbligo dell’amministrazione di procedere all’aggiudicazione degli appalti pubblici soprattutto in presenza di un’unica offerta valida, non rinvenendosi nella direttiva n.
93/37/CE alcuna disposizione espressa in tal senso. Peraltro, la previsione contenuta nell’ultima parte dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 essendo tesa ad assicurare l’esigenza di tempestivita’ e contenimento dei costi delle procedure di gara, potrebbe essere interpretata nel senso di rendere obbligatorio per l’amministrazione di procedere all’aggiudicazione della seconda gara, anche in presenza di una sola offerta valida.
Detta interpretazione tuttavia non puo’ essere condivisa sia perche’ in contrasto con i principi comunitari suesposti, sia perche’ in contrasto con lo stesso principio emergente dalla normativa nazionale. Deve, pertanto, ritenersi che residui in capo all’amministrazione il potere di non aggiudicare, anche nella seconda gara, l’appalto in questione, qualora la verifica della congruita’ della offerta presentata dia un esito non positivo. Verifica che deve considerarsi obbligatoria da parte dell’amministrazione aggiudicatrice alla luce del principio di effettivita’ ed efficienza dell’azione amministrativa. Con la considerazione ulteriore che il potere di non aggiudicare puo’ trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (es. Eccessiva onerosita’ del prezzo indicato nell’offerta dell’impresa).
Si puo’ in conclusione affermare che residua in capo all’amministrazione il potere discrezionale, da esercitarsi in ipotesi eccezionali, di non aggiudicare l’appalto anche nella seconda gara qualora la verifica della congruita’ della offerta presentata dia un esito non positivo. Il potere discrezionale de quo puo’ trovare esplicazione anche nell’ipotesi in cui si accertino carenze o irregolarita’ nelle condizioni stabilite per la gara, che hanno comportato una scarsa partecipazione alla stessa. Parimenti andra’ valutata, da parte dell’amministrazione, la permanenza della necessita’ di soddisfare quell’esigenza pubblica per la quale e’ stata predisposta la prima gara, i costi sostenuti dall’amministrazione e dal o dai partecipanti, la tipologia di appalto ed il relativo importo, qualora costituiscano motivazione alla scarsa partecipazione delle imprese. Sulla base delle suindicate considerazioni il Consiglio nell’adunanza del 26 luglio 2001 ha deliberato quanto segue: L’istituto dell’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida e’ tuttora regolato dall’art. 69 del regio decreto n. 827/1924 limitatamente alle procedure avviate originariamente per pubblico incanto o per licitazione privata: in tali casi il numero minimo necessario di offerte effettive per la legittima aggiudicazione della gara deve essere almeno pari a due, salvo la sussistenza di una espressa clausola nel bando di gara che preveda l’aggiudicazione all’unico offerente; l’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999 laddove prevede che nel caso di licitazione privata e appalto concorso non si procede qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre, si riferisce testualmente alla potenzialita’ degli offerenti qualificati per la partecipazione alla gara e non all’effettivita’ delle offerte presentate nella procedura selettiva medesima; a seguito di pubblico incanto esperito in seconda fase ai sensi dell’art. 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 o con riferimento al pubblico incanto ed alla licitazione privata in prima fase ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 827/1924 e sempre che in tal caso il bando preveda la clausola di aggiudicabilita’, l’amministrazione e’ tenuta, in presenza di unica offerta valida, a procedere all’aggiudicazione del contratto, salvo che non ricorrano eccezionali motivi di pubblico interesse; detti motivi possono sostanziarsi nella verifica della non congruita’ dell’offerta, nell’accertamento di carenze o irregolarita’ nella procedura di gara ovvero nel venir meno dell’esigenza pubblica per la quale e’ stata avviata la procedura concorsuale. Roma, 26 luglio 2001 Il presidente: Garri. − 2 maggio 2001 di Redazione MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 6 aprile 2001 Oggetto: Individuazione del sito Internet per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonche’ dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all’art.
2, comma 2, della legge n. 109/1994 (G.U. 100) Visto l’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto del quale a decorrere dal 1o gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu’ siti internet individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l’art.
5 del decreto ministeriale n. 6637/31 del 7 agosto 2000 che detta disposizioni in ordine alla diffusione degli avvisi di gara dell’amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso, www.llpp.it Considerato che: si intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. − 8 marzo 2001 di Redazione AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE 23 febbraio 2001 n.10/2001 Problemi in materia di responsabile del procedimento. 56) IL CONSIGLIO Sono pervenuti all’Autorita’ numerosi quesiti aventi ad oggetto problemi applicativi ed interpretativi in relazione alle norme della legge quadro e del regolamento generale che recano la disciplina del responsabile del procedimento. Il primo ordine di problemi consiste nell’individuazione dei soggetti che sono tenuti alla nomina del responsabile unico del procedimento. Ai sensi dell’ art.
7, comma 1, della legge quadro, detti soggetti sono quelli elencati nell’art. 2, comma 2, lettera a) della legge stessa. Conseguentemente i soggetti di cui alle lettere b) e c) della norma richiamata non sono tenuti a procedere alla nomina e dunque ad applicare l’art. 7 della legge, ma devono in ogni caso ottemperare a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del regolamento: devono quindi garantire che vengano svolti i compiti attribuiti al responsabile del procedimento dalle norme alla cui osservanza sono tenuti. Discende dalle considerazioni riportate che i soggetti per i quali corre l’obbligo di procedere alla nomina del responsabile del procedimento dovranno agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge e dal regolamento attuativo. Pertanto, ai sensi dell’art.
7, comma 5 della legge, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico dipendente dell’amministrazione e, solo ove venga dimostrata una carenza di organico gli potranno essere affiancati professionisti aventi le necessarie competenze, selezionati con le forme e le modalita’ di cui al decreto legislativo n. Viene richiesto se dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo sia necessario procedere a nuova nomina del responsabile del procedimento ove il soggetto gia’ incaricato non soddisfi le prescrizioni regolamentari. La disposizione di cui all’art. 232 del regolamento prevede che siano immediatamente applicabili, anche ai rapporti in corso di esecuzione, tutte le norme che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante. Il problema di diritto intertemporale, come anche gli aspetti connessi al passaggio delle competenze dall’ingegnere capo al responsabile del procedimento sono stati affrontati dall’Autorita’ con propria, a cui si fa rinvio per l’interpretazione dei problemi di disciplina transitoria. Possono ora esaminarsi i quesiti relativi ai casi particolari in cui il regolamento ha previsto delle eccezioni rispetto alle prescrizioni ordinarie, per procedere all’individuazione del responsabile del procedimento.
In particolare sono state prese in considerazione due diverse ipotesi: la prima connessa all’importo dei lavori da affidare e la seconda al numero di abitanti dei comuni che devono procedere ad affidamenti. Nel caso di interventi di importo non superiore a 500.000 euro (l’importo e’ relativo alla spesa globale per realizzare l’opera) e ove non si tratti di progetti integrali o opere di speciale complessita’ il responsabile del procedimento puo’ svolgere anche le funzioni di progettista o direttore lavori.
L’ulteriore modalita’ di individuazione del responsabile del procedimento e’ quella relativa ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o per appalti di importo inferiore a 300.000 euro, sempre che non si tratti di realizzazione di opere di speciale complessita’; in tali casi e’ consentito di attribuire al responsabile dell’ufficio tecnico o analoga struttura, le competenze del responsabile del procedimento. Qualora tali figure non esistano nell’ambito dell’organico della stazione appaltante, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio cui attiene l’opera. 7, comma 5 del regolamento generale). La disposizione in argomento pone come ulteriore condizione che ci si trovi in caso di particolare necessita’: su detta condizione ed in particolare sull’individuazione delle situazioni che soddisfino la condizione, viene richiesto all’Autorita’ di fornire chiarimenti.
E’ possibile ipotizzare che il caso piu’ ricorrente di particolare necessita’ sara’ quello in cui l’ente aggiudicatore non abbia nel proprio organico altri tecnici con i titoli professionali richiesti dall’art. 7, comma 4, del regolamento.
Qualora il responsabile del servizio cui attiene il lavoro da realizzare sia un soggetto che non abbia i requisiti previsti dall’art. 7, comma 4 del regolamento, vale a dire non sia un tecnico, ma ad esempio un amministrativo, sara’ possibile comunque che quest’ultimo ricopra l’incarico proprio in virtu’ di un’eccezione alla regola prevista dal legislatore per consentire di dare comunque luogo a procedure di affidamento di lavori pubblici. Numerosi quesiti riguardano i limiti entro i quali l’incarico di responsabile del procedimento possa essere attribuito ai geometri.
La norma che individua i requisiti che deve possedere il soggetto prescelto per l’espletamento dell’incarico e’ l’art. 7, comma 4 del regolamento.
Oltre a prevedere che il responsabile del procedimento debba essere un tecnico, stabilisce che quest’ultimo debba essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, di abilitazione all’esercizio della professione o, se l’abilitazione non e’ prevista dalle norme vigenti, l’incarico potra’ essere affidato ad un funzionario con adeguata professionalita’ e con anzianita’ in ruolo non inferiore a cinque anni. La qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. L’adeguatezza a ricoprire l’incarico e’ data dalla professionalita’ acquisita dal tecnico nel corso del tempo e, dunque, dell’esperienza maturata. Pertanto e’ ragionevole ritenere che la competenza e le capacita’ acquisite consentano di individuare nella figura professionale del geometra il soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche per opere che non rientrano nelle strette sue competenze; infatti il ruolo del responsabile del procedimento all’interno dell’iter realizzativo dell’opera pubblica e’ piuttosto quello del project manager e, quindi quello di fornire impulso al processo anche avvalendosi di uno staff di supporto. La capacita’ che si richiede al soggetto e’ organizzativa e propositiva in misura molto maggiore di quanto non sia la capacita’ meramente tecnica; tuttavia la logica conduce a ritenere che a fronte della realizzazione di opere particolarmente complesse, sara’ opportuno che l’incarico di responsabile del procedimento venga affidato a soggetti in possesso di titolo di studio piu’ elevato e commisurato alla tipologia degli interventi da effettuare. In merito alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara viene richiesto se il responsabile del procedimento debba essere colui che sottoscrive gli atti di gara (in particolare il bando).
La lettura di quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lettera h) del regolamento conduce a ritenere possibile che, al fine di garantire la conformita’ del bando e della lettera d’invito alle norme vigenti, detto adempimento rientri tra le competenze del responsabile del procedimento. La firma degli atti di gara, infatti, e’ indubbiamente un mezzo attraverso il quale il responsabile del procedimento attesta che la procedura prescelta e le modalita’ di svolgimento sono conformi alle deliberazioni adottate dalla stazione appaltante e soprattutto alla normativa in vigore. Viene richiesto di conoscere chi dovra’ essere il soggetto che nell’ambito del comune sara’ tenuto all’invio dei dati all’Osservatorio.
La legge quadro, art. 4, comma 17, stabilisce, in via generale, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio una serie di dati relativi agli affidamenti. Il regolamento ha individuato, art. 8, comma 1, lettera s), nel responsabile del procedimento colui che, relativamente agli interventi di propria competenza, raccoglie e trasmette i dati all’Osservatorio. L’omissione o la non veritiera trasmissione dei dati richiesti ha come conseguenza l’irrogazione da parte dell’Autorita’ di sanzioni pecuniarie e conseguentemente e’ stato necessario individuare un soggetto da ritenere responsabile in merito all’obbligo imposto dall’ art. 8, comma 1, lettera s). I soggetti che per legge non sono tenuti all’obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall’art.
7, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno, comunque inviare i dati all’Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumera’ la responsabilita’ relativa al corretto e tempestivo invio. Altra questione di rilievo e’ relativa al momento in cui la stazione appaltante dovra’ procedere alla nomina del responsabile del procedimento. In proposito la disciplina regolamentare, art. 7, comma 1, sembra risolvere il problema stabilendo che il responsabile del procedimento venga nominato 'prima della fase di predisposizione del progetto preliminare'. Essendo, ai sensi dell’art. 14, comma 6, l’approvazione del progetto preliminare requisito indispensabile per l’inserimento dell’intervento nell’elenco annuale, la nomina del responsabile del procedimento e’ sicuramente precedente rispetto alla formazione di detto elenco.
La legge quadro, inoltre, all’art. 7, comma 3, stabilisce che il responsabile del procedimento deve formulare proposte e fornire dati al fine della predisposizione del programma triennale.
Occorre preliminarmente chiarire la natura del programma triennale. Il legislatore ha disposto che ogni anno si redige un programma triennale ed un elenco annuale. In realta’ il programma triennale viene redatto nel primo degli anni a partire dalla data in cui l’obbligo e’ in vigore, mentre per gli anni successivi si procede con l’aggiornamento del piano triennale attraverso modifiche anche notevoli. Pertanto il programma triennale e’ uno strumento programmatorio che puo’ defnirsi scorrevole. Negli aggiornamenti, con riferimento al primo anno del piano triennale viene approvato anche l’elenco annuale e, dunque, nominato il responsabile del procedimento che formulera’ proposte per la definizione dell’aggiornamento del piano triennale. In sede di prima applicazione della norma sulla programmazione, quindi nel momento in cui viene approvato il vero e proprio programma triennale (si e’ detto che negli anni successivi si procedera’ con l’aggiornamento), il responsabile del procedimento potra’ formulare le proprie proposte esclusivamente nel caso in cui, in base delle norme dell’ordinamento che prevedevano comunque l’obbligo di nominare un responsabile per ogni procedimento, le stazioni appaltanti abbiano effettivamente adempiuto all’obbligo suddetto.
Viene poi chiesto di conoscere se il responsabile del procedimento possa nominare dei sub-responsabili. La scelta operata dal legislatore e’ stata nel senso di evitare la frammentazione eccessiva delle responsabilita’: pertanto deve ritenersi che la responsabilita’ connessa all’incarico debba essere imputata ad un unico soggetto. E’ fuori dubbio che quest’ultimo possa avvalersi delle professionalita’ interne alla stazione appaltante. Quanto alla possibilita’ di richiedere all’amministrazione una copertura assicurativa, il legislatore non ha previsto per il responsabile del procedimento alcuna forma di garanzia, mentre ha posto l’obbligo di dotarsi di adeguata polizza assicurativa per coloro ai quali verranno affidati i compiti di supporto esterno.
Poiche’ una siffatta previsione non e’ ricompresa nella normativa attualmente in vigore, nulla vieta che in sede di contrattazione decentrata venga previsto di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi connessi all’attivita’ del responsabile del procedimento, anche con oneri a carico dell’amministrazione aggiudicatrice. Vengono richiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’espressione di cui all’art. 7, comma 4 del regolamento, laddove si prevede che quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, il responsabile del procedimento e’ un funzionario con idonea professionalita’ e con anzianita’ di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
La previsione normativa fa riferimento alle ipotesi in cui si tratta di effettuare interventi su beni mobili soggetti a vincoli archeologici od artistici. Anche gli interventi su detti beni si svolgono sulla base delle norme contenute nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e conseguentemente sara’ necessario procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento per le varie fasi dell’opera da realizzare. In tali casi, in assenza di soggetti abilitati, soccorre la disposizione appena richiamata, che consente all’ente appaltante di nominare un funzionario con idonea professionalita’ in relazione all’intervento da effettuare e con anzianita’ di servizio non inferiore a cinque anni. In ordine alla possibilita’ di sostituire il responsabile del procedimento in corso di procedimento, ragioni di organizzazione interna agli uffici, nonche’ ragioni di opportunita’ in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato, consentono la possibilita’ di operare la sostituzione in tutti quei casi in cui l’amministrazione ne ravveda la necessita’. Viene chiesto all’Autorita’ se il responsabile del procedimento possa espletare anche le funzioni di presidente della commissione di gara per l’affidamento di una concessione. Nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, l’art.
107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede che la presidenza della commissione di gara spetti ai dirigenti. Ove il responsabile del procedimento sia anche dirigente non si rinvengono nella disciplina sugli appalti motivi ostativi all’espletamento dell’incarico di presidente da parte del responsabile del procedimento. In merito alle modalita’ di nomina del responsabile del procedimento si pone in evidenza la questione sull’identificazione dell’organo competente a detta nomina ed in particolare se debba essere fatta mediante delibera di giunta; inoltre e’ stato richiesto se l’approvazione del regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 18 della legge sia un presupposto necessario per procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento. L’atto di nomina deve costituire un provvedimento ad hoc, con data certa, mentre, nel silenzio del legislatore della legge Merloni puo’ ritenersi che la competenza ad emanare l’atto stesso riguardi profili organizzativi dell’ente; pertanto la questione potra’ risolversi alla luce delle disposizioni contenute negli ordinamenti che disciplinano le autonomie locali e che definiscono l’ambito di competenza degli organi delle stesse. Quanto alla necessaria approvazione del regolamento ex art.
18 della legge quadro, non sussistono motivi per ritenere che la mancata adozione da parte dell’ente del regolamento sia da considerare ragione ostativa alla nomina del responsabile del procedimento. Come gia’ ricordato in precedenza, la nomina del responsabile del procedimento deve obbligatoriamente avvenire prima della fase di predisposizione del progetto preliminare; la disposizione di cui all’art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, invece, attiene alla ripartizione del fondo incentivante previsto a favore dei soggetti individuati dalla norma stessa. Pertanto la mancata adozione del regolamento interno sulle modalita’ di ripartizione del fondo, rileva ai soli fini della liquidazione delle quote spettanti agli aventi diritto. Roma, 23 febbraio 2001 Il presidente: Garri Il segretario: Esposito.
− 15 febbraio 2001 di Redazione AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Atto di regolazione del 31 gennaio 2001, n. 5/2001 Oggetto: “Appalti di forniture e appalti di lavori” (G.U. 38) In base al disposto di cui al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 109/1994, rientrano nell’ambito di applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici tutte le attivita’, qualunque ne sia il valore, inerenti a beni o impianti che si concretino in una rielaborazione o trasformazione della materia; ne restano, invece, escluse, ai sensi anche dell’art.
1 del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998, le attivita’ di posa in opera o di mera installazione di beni o di impianti che formano oggetto di un contratto di fornitura, a meno che i lavori non assumano rilievo economico superiore al 50% dell’importo complessivo del contratto.
Ed e’ stato sottolineato in giurisprudenza che la differenza tra il contratto d’appalto e quello di compravendita (che costituisce il presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l’intenzione dei contraenti, della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d’opera). Con la conseguenza che “quando l’interesse del committente non sia tanto quello di ottenere la proprieta’ di un determinato impianto, quanto quello di installarlo in un complesso immobiliare a cura del fornitore, e correlativamente l’impegno di quest’ultimo sia essenzialmente quello di collocare l’impianto funzionante in un determinato complesso di opere (come avviene per qualsiasi impianto di cui si chieda l’istallazione durante la costruzione di un’opera edilizia), si ha un contratto di appalto d’opera, e non un contratto di compravendita “implicante una mera fornitura” di beni” (Cons. V, 2 aprile 1996, n.
Sempre in giurisprudenza, e’ stato anche ritenuto che “il negozio misto nel quale siano presenti gli elementi della compravendita e dell’appalto, deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbono considerarsi prevalenti, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell’autonomia contrattuale (art. 1322, del codice civile), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto” (Cass. II, 2 dicembre 1997, n. E’ pacifico che, nel caso in cui si abbia prestazione di lavoro e istallazione di impianti che portino ad una modificazione strutturale o funzionale di un bene ed in ogni caso in cui e’ configurabile una delle attivita’ di cui alle declaratorie dell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto e’ da individuare nella realizzazione dell’opera, del lavoro pubblico, che costituiscono, quindi, l’oggetto principale del contratto medesimo.
Questa interpretazione che si basa, appunto, su un criterio funzionale, consente di rendere caso prospettato per absurdum quello che discenderebbe da diversa soluzione e secondo cui, siccome, in ogni costruzione edilizia le forniture (calcestruzzo, mattoni, travi, componenti ed altro) sono di valore economico prevalente rispetto agli oneri di lavorazione, si potrebbe ipotizzare che esse acquistino valenza di autonoma prestazione che allora si affianca a quella concernente i lavori e fa qualificare il contratto come di fornitura. Viceversa, e’ da ritenere che, anche se economicamente di valore superiore alla prestazione di lavoro, la fornitura sia funzionalmente subvalente e come tale e’ applicabile la disciplina giuridica riguardante il lavoro al relativo contratto.
A questa stessa conclusione deve pervenirsi anche nel caso, come quello in esame, di contratto implicante, oltre alla fornitura di impianti, anche prestazioni di lavoro, che ineriscano ad una opera di ingegneria civile con i necessari adattamenti della stessa. Ai fini della individuazione della normativa applicabile, occorre sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni. Cio’ nel senso che quando l’impianto e’ funzionale, oltre che alla realizzazione, anche a modificazione di un’opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l’importo economico della fornitura e del lavoro. E’ configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura, si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per loro stessa natura.
In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso. Si applicano allora le loro disposizioni sui contratti di fornitura fra stazione appaltante e impresa e non la normativa sui lavori pubblici. Senonche’, il legislatore ha voluto che anche nei casi in cui si abbia fornitura e mera prestazione accessoria di lavoro occorra ugualmente applicare la normativa di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici quando il costo della mano d’opera assume rilevanza economica prevalente. Il legislatore nazionale ha, cioe’, provveduto ad integrare il criterio dell’accessorieta’, sulla cui base va disposta, come nella normativa comunitaria, la qualificazione del contratto, con quello della prevalenza economica della prestazione lavoro. Conclusivamente, e’ da ritenere che quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, ecc.
Non e’ consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%. Cio’ in quanto in ogni appalto di lavori vi e’ una componente, talora economicamente prevalente, di forniture ma detto appalto non muta natura quando l’opera si realizza o si modifica per consentire un’attivita’ che costituisce finalita’ della iniziativa della pubblica amministrazione. Viceversa, nei casi di forniture e lavori, congiuntamente presenti in un contratto finalizzato alla fornitura mentre i lavori acquistano la funzione di componente accessoria, e’ applicabile la disciplina dei contratti i fornitura, con il correttivo dato dalla regola, sopra indicata e per cui nei casi di incidenza percentuale maggioritaria della componente lavoro pur trattandosi di forniture si applicano le norme sulla esecuzione di lavori pubblici.
Roma, 31 gennaio 2001 Il presidente (Garri) Note: Il bando sottoposto all’esame dell’Authority aveva applicato la normativa sugli appalti pubblici di fornitura. Questi i fatti, come descritti dall’Authority: “Con nota del 7 giugno 2000, inviata per conoscenza a questa Autorita’ di vigilanza, l’Associazione nazionale costruttori di impianti (Assistal) segnalava che, in un bando di gara riguardante lo stabilimento della Nuova manifattura tabacchi di Lucca, l’Ente tabacchi italiani aveva fatto riferimento alla normativa concernente gli appalti pubblici di fornitura e non a quella relativa agli appalti per lavori che era, invece, quella aderente al contenuto del bando. The D O C Deuce Download Firefox. Dalla descrizione dell’oggetto dell’appalto si sarebbe evinto, infatti, che l’attivita’ di “progettazione e installazione” di impianti vari (elettrici, di condizionamento, termici ed altri, tutti riconducibili alla categoria OG11), che ne costituiva il principale contenuto, identificava una “attivita’ di costruzione. Di opere e di impianti” che rientra nell’ambito oggettivo (art. 2) di applicazione della legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Indiretta conferma sarebbe anche derivata dal fatto che erano stati individuati alcuni requisiti di partecipazione propri dei tipi di gare relativi ai lavori. Richiesto di fornire chiarimenti, l’Ente tabacchi, con nota pervenuta il 26 giugno 2000, precisava che l’appalto in questione non rientrava nell’ambito di applicazione della legge quadro sui lavori pubblici, dal momento che concerneva prevalentemente la fornitura di macchinari realizzati da produttori secondo consolidati standard di progettazione, aggiungendo che, tuttavia, al fine di assicurare la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti, era stato previsto che i partecipanti alla gara possedessero determinati requisiti di qualificazione. Stante la rilevanza generale della questione prospettata, in quanto relativa alla individuazione della disciplina pubblicistica applicabile ai contratti implicanti pluralita’ eterogenee di prestazioni, il consiglio della Autorita’ decideva di procedere ad una audizione delle parti e delle rappresentanze delle categorie interessate al cui esito, stralciata la questione relativa alla natura dell’Ente tabacchi e conseguentemente alla sua assogettabilita’ alla normativa sull’evidenza pubblica, adottava il suddetto atto di regolazione”.